Dichiarazioni non veritiere di un’impresa: quali conseguenze possono seguire

Documenti aziendali e dichiarazioni sottoposti a verifica durante una procedura pubblica

Un importo trascritto male, un’informazione dovuta ma omessa e un dato alterato consapevolmente possono produrre dichiarazioni non corrispondenti alla realtà. Non rappresentano, però, la stessa condotta e non conducono necessariamente alla medesima conseguenza.

Prima di parlare di sanzioni bisogna ricostruire che cosa è stato dichiarato, perché quel dato era richiesto, chi lo ha ricevuto e quale effetto poteva avere. Contano anche il comportamento dell’impresa, l’eventuale negligenza, il vantaggio cercato o ottenuto e la possibilità di correggere l’informazione. La formula dichiarazione falsa, isolata dal suo contesto, dice ancora troppo poco.

Errore, omissione e falsità non sono equivalenti

Un errore materiale può consistere in un’inesattezza di trascrizione o di calcolo. La sua qualificazione dipende anche dalla riconoscibilità e dalla concreta rilevanza del dato: un refuso marginale non può essere valutato automaticamente come un’informazione capace di alterare una decisione.

L’omissione riguarda invece un’informazione non comunicata. Per valutarla occorre prima stabilire se esistesse uno specifico dovere di dichiararla. Non ogni silenzio è un’omissione giuridicamente rilevante, mentre la mancata indicazione di un fatto richiesto dalla procedura può incidere sulla completezza e sull’attendibilità della dichiarazione.

La dichiarazione propriamente falsa implica un’alterazione consapevole e volontaria oppure, secondo i criteri elaborati in materia di gare pubbliche, una negligenza non giustificabile. L’intenzionalità resta quindi un elemento importante, ma la sua assenza non chiude sempre la valutazione. Bisogna capire se l’impresa avrebbe dovuto controllare il dato e se l’informazione era concretamente idonea a sviare il destinatario.

Il procedimento determina il peso della dichiarazione

La stessa inesattezza può avere un peso diverso a seconda del procedimento nel quale viene utilizzata. Un dato richiesto per partecipare a una gara non svolge la stessa funzione di un’informazione trasmessa per ottenere un’autorizzazione o inserita durante una trattativa contrattuale.

La verifica dovrebbe partire dal documento e dalla disciplina applicabile: quale domanda conteneva, quale requisito doveva dimostrare e quale decisione dipendeva dalla risposta. Solo dopo si può collegare la condotta a una possibile conseguenza. Questo passaggio evita di trasformare qualsiasi difformità in una sanzione automatica.

Nelle gare pubbliche l’esclusione non deriva dalla sola inesattezza

Nel quadro del d.lgs. 36/2023, la falsa dichiarazione o l’informazione fuorviante non opera come causa autonoma e automatica di esclusione sul modello previsto dalla precedente disciplina. La condotta può invece concorrere alla valutazione di un grave illecito professionale ai sensi degli articoli 95 e 98.

La differenza è sostanziale. Non basta confrontare la dichiarazione con i fatti e constatare che non coincidono. Occorre valutare la gravità della condotta, la sua capacità di influenzare le decisioni della stazione appaltante e la possibile incidenza sull’integrità e sull’affidabilità dell’operatore economico.

L’articolo 98, comma 3, lettera b), considera le informazioni false o fuorvianti fornite anche per negligenza quando siano suscettibili di influenzare le decisioni relative all’esclusione, alla selezione o all’aggiudicazione. Devono inoltre ricorrere le condizioni necessarie per qualificare il fatto come grave illecito professionale idoneo a incidere sull’integrità e sull’affidabilità dell’impresa.

Una dichiarazione relativa a un elemento decisivo per l’ammissione o per l’aggiudicazione presenta quindi un rischio diverso da un dato inesatto privo di effetti sulla procedura. Nel primo caso la condotta può contribuire a un giudizio che conduce all’esclusione; nel secondo, la mera difformità non consente da sola di arrivare alla stessa conclusione.

La necessità di collegare il dato alla sua rilevanza concreta era stata chiarita anche dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza 28 agosto 2020, n. 16: l’informazione assume rilievo quando è finalizzata o comunque idonea a incidere sulle decisioni riguardanti ammissione, selezione o aggiudicazione. Il controllo riguarda dunque l’alterazione che la dichiarazione poteva produrre nella gara, non soltanto la sua correttezza letterale.

Autorizzazioni e altri procedimenti amministrativi

Fuori dalle gare non è prudente trasferire automaticamente i criteri del Codice dei contratti pubblici. Per una dichiarazione presentata al fine di ottenere un’autorizzazione, un’iscrizione o un altro provvedimento bisogna consultare la disciplina specifica del procedimento.

Occorre verificare se il dato costituisse un requisito necessario, se l’amministrazione abbia deciso sulla base di quell’informazione e quali conseguenze siano previste per la sua mancanza o falsità. Senza questo esame non si può concludere che ogni dichiarazione inesatta determini la perdita del provvedimento, né che possa essere corretta senza effetti.

Contratti e responsabilità richiedono verifiche separate

Quando la dichiarazione è resa a un cliente, a un fornitore, a una banca o a un’altra controparte privata, bisogna ricostruire il ruolo che ha avuto nel rapporto. Può essere rilevante sapere se riguardava una qualità essenziale dell’impresa, una garanzia contrattuale o un elemento sul quale la controparte ha fondato la propria decisione.

Anche in questo caso la conseguenza non deriva dal nome assegnato alla condotta. Servono il testo del contratto, gli scambi tra le parti, la prova dell’inesattezza e il collegamento con gli effetti lamentati. Gli eventuali profili di responsabilità, compresi quelli personali, amministrativi o penali, non possono essere dedotti dalla sola presenza di una dichiarazione non veritiera: richiedono presupposti e discipline ulteriori.

Quali elementi documentare

Una valutazione attendibile richiede innanzitutto la versione esatta della dichiarazione e dei documenti utilizzati per prepararla. Vanno poi ricostruiti il momento in cui l’impresa ha conosciuto il dato corretto, i controlli effettuati, le eventuali richieste di chiarimento e ogni rettifica inviata.

È altrettanto importante identificare la decisione che l’informazione poteva condizionare. Se si tratta di una gara, bisogna collegarla all’ammissione, alla selezione o all’aggiudicazione. Negli altri procedimenti occorre individuare il requisito o il beneficio interessato. Il vantaggio eventualmente cercato o ottenuto può aiutare a misurare la portata del fatto, ma non sostituisce l’esame della norma applicabile.

La conclusione dipende quindi dai fatti documentabili: natura dell’inesattezza, dovere dichiarativo, grado di negligenza o consapevolezza, destinatario ed effetto concreto. È questa ricostruzione, non la sola etichetta di dichiarazione falsa, a consentire di stimare il rischio e individuare la disciplina pertinente.

Domande frequenti

Perché Impresa Italia non funziona?

Se la domanda riguarda il servizio digitale omonimo, un problema di accesso non consente di presumere irregolarità dell’impresa o conseguenze sulle sue dichiarazioni. Conviene distinguere errori delle credenziali, indisponibilità temporanee e problemi relativi ai dati visualizzati, conservando il messaggio di errore e rivolgendosi all’assistenza del servizio.

Cosa succede se l’impresa fallisce?

Il dissesto dell’impresa è una questione distinta dalla falsità di una dichiarazione. Gli effetti sui contratti, sui creditori e sulle procedure in corso dipendono dalla situazione concreta e dalla procedura applicabile. Se una dichiarazione era già stata resa, bisogna inoltre verificare quale fosse la sua correttezza nel momento in cui è stata presentata.

Riferimenti

  • SentenzeAppalti, rassegna e commento della giurisprudenza in materia di falsa dichiarazione.
  • CodiceAppalti, banca dati di giurisprudenza e prassi sulle dichiarazioni rese nelle procedure pubbliche.
  • D.lgs. 36/2023, articoli 95 e 98.
  • Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 28 agosto 2020, n. 16.
Informazioni su Cristina Specci 322 articoli
Sono una blogger per passione e divertimento. La musica è la mia vita, la ascolto sempre e mi piace vedere spettacoli dal vivo. Quando non scrivo sul blog, mi piace guardare i film al cinema oa casa, andare in macchina ed esplorare posti nuovi.